L’Osservatorio Scolastico AIPD ricorda che la legge n° 107/15 della “buona scuola”, al comma 181 lett. c) punto 2, ha espresso il principio di “garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione“.
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